PRIMA PARTE IL TERRORISMO
- Colore Al Mondo

- 9 feb 2025
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Il termine “terrorismo” deriva originariamente dal Regime del Terrore, momento della Rivoluzione Francese durante il quale per mantenere il potere vennero attuate misure repressive sempre più dure nei confronti degli avversari politici. Oggi però il termine indica non tanto la persecuzione politica quanto più precisamente l’utilizzo da parte di un gruppo o di un singolo di una violenza definita illegittima (sono quindi esclusi gli atti militari durante una guerra) finalizzata a incutere terrore tra i membri di una comunità o di un gruppo. Negli ultimi tempi il terrorismo è entrato sempre più prepotentemente nelle nostre vite ma è importante ricordare che questa violenza codificata non ha avuto origine con l’ISIS né con Al Quaeda: già nel diciannovesimo secolo si poteva parlare di terrorismo quando venivano condotti attacchi contro il potere o contro un dittatore ma è a partire dal ventesimo secolo che il terrorismo si è rivolto verso la gente comune. Il terrore diventa allora quello degli abitanti di una certa area o degli appartenenti a un certo gruppo sociale che, in seguito all’attacco e proprio per la paura cambiano il loro modo di vivere, di parlare, di esprimersi per evitare ripercussioni. Tema svolto sul terrorismo: excursus sul terrorismo nel mondo - Se consideriamo la matrice che dà origine al terrorismo appare evidente come di questo esistano tipi diversi: abbiamo quindi il terrorismo politico, quello religioso e quello etnico. Il terrorismo politico è quello che tramite la violenza cerca di ribaltare i rapporti di forza esistenti per affermare l’idea che porta avanti o, al contrario, per annichilire quella degli avversari. In Italia il terrorismo di matrice politica è stato molto diffuso tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70: terrorismo “rosso” e terrorismo “nero” si sono succeduti senza soluzione di continuità al punto che l’intero periodo storico viene ricordato come “gli anni di piombo” e produsse un irrigidimento della risposta delle forze armate e delle forze politiche anche più moderate a quelle che erano le richieste dell’ala non violenta del movimento del sessantotto. Il terrorismo etnico si basa su quelle che potremmo chiamare giustificazioni etiche ma è anche profondamente legato alla politica e alla religione e per fare un esempio basta pensare all’IRA in Irlanda o agli indipendentisti baschi dell’ETA in Spagna per non parlare poi dello scontro che va avanti da decenni tra Israele e il popolo palestinese: in tutti questi casi però anche se possiamo considerare come base del terrordi una macchina più grande di lui che usa la sua disperazione e la sua freddezza per portare avanti la propria agenda. Tema svolto sul terrorismo: conclusione - In conclusione possiamo forse allontanarci dalla definizione di terrorismo che abbiamo dato all’inizio di questa breve esposizione e considerare gli attacchi terroristici come veri e propri atti di guerra o forse come sintomi di una guerra sotterranea ma non per questo meno presente per fronteggiare la quale forse sarebbe meglio pensare a nuovi modi di intervenire e di trattare, combattendo la pratica del disprezzo per l’esistenza altrui e promuovendo invece il rispetto per la diversità e l’incontro tra culture, religioni, opinioni diverse. ismo le differenze etniche e quindi il razzismo (ed è sicuramente questa una base che ideologizzata convince e chiama all’interno di questi gruppi i giovani che si sentono ignorati e disprezzati) è importante ricordare che spesso in questi conflitti sono presenti forti interessi politici e che questi interessi politici possono perfino essere di altre parti coinvolte che non prendono parte attiva negli attentati ma che ne muovono i fili da lontano. Infine, veniamo al terrorismo religioso. Questo tipo di terrorismo ha nella sua propaganda e nella sua attuazione forti riferimenti alla religione e spesso si fa riferimento a questi gruppi chiamandoli “gruppi fondamentalisti” che quindi adotterebbero alla lettera e in modo dogmatico i testi sacri della religione di riferimento ma il condizionale è d’obbligo visto che diversi teologi smentiscono regolarmente chi asserisce di aver compiuto un massacro in nome di una divinità qualunque. Se ci soffermiamo a pensare agli ultimi atti di terrorismo, alla loro matrice religiosa di origine islamica e alle modalità con le quali si sono svolti gli attentati quello che ci colpisce è di sicuro l’assoluto disprezzo per la vita da parte dei terroristi e la loro capacità di guardare in faccia le loro vittime (non come farebbe per esempio un pilota d’aviazione che scarica bombe su una popolazione senza volto e che quindi lo costringe a empatizzare) e nonostante questo falciarle senza remore. Mi chiedo allora se questo disprezzo, questa considerazione della vita come qualcosa di poco valore che può essere spezzata o buttata quasi senza emozione non riguardi anche la vita del terrorista stesso, del ragazzo o della donna che imbraccia il fucile e spara a un gruppo di giovani andato a un concerto o che si fa esplodere in mezzo a una folla di pendolari: è un dato di fatto che nei territori dai quali proviene il terrorismo degli ultimi decenni l’Occidente (non a caso sempre presente come nemico nei proclami e nelle rivendicazioni dei terroristi) ha agito spostando poteri, guidando elezioni, sottraendo risorse ebombardando in più di un’occasione quindi mandando alle popolazioni del luogo il messaggio che la loro esistenza, se messa a confronto con la nostra, valesse veramente poco ed è facile immaginare come il ragazzino arrabbiato che si è visto spazzare via la casa e il futuro possa essere diventato un ingranaggio. di una macchina più grande di lui che usa la sua disperazione e la sua freddezza per portare avanti la propria agenda. Tema svolto sul terrorismo: conclusione - In conclusione possiamo forse allontanarci dalla definizione di terrorismo che abbiamo dato all’inizio di questa breve esposizione e considerare gli attacchi terroristici come veri e propri atti di guerra o forse come sintomi di una guerra sotterranea ma non per questo meno presente per fronteggiare la quale forse sarebbe meglio pensare a nuovi modi di intervenire e di trattare, combattendo la pratica del disprezzo per l’esistenza altrui e promuovendo invece il rispetto per la diversità e l’incontro tra culture, religioni, opinioni diverse. Il termine terrorismo, nel diritto penale internazionale, indica azioni criminali violente premeditate a suscitare paura nella popolazione come attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, dirottamenti a danno di collettività o enti quali istituzioni statali e/o pubbliche, governi, esponenti politici o pubblici, gruppi politici, etnici o religiosi.
Nella notte del 13 novembre 2015, un gruppo di attentatori kamikaze ha colpito, per ben sei volte in 33 minuti sulla folla e nei locali, provocando 129 morti e oltre 300 feriti. I terroristi venivano accompagnati all’esterno dei locali da colpire per sparare all’interno con i loro Kalashnikov. Tutto ebbe inizio alle 21:20 all’interno dello stadio dove il primo kamikaze si fece esplodere; successivamente partirono tutti gli altri, colpendo bar e ristoranti.
L’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei e simili.
Nel diritto internazionale contemporaneo il t. è compreso tra quei comportamenti individuali gravemente lesivi dei diritti umani fondamentali che si qualificano come crimini internazionali in base ai trattati in materia (cosiddetti treaty crimes), ma non per diritto consuetudinario (a differenza del nucleo consolidato di tali comportamenti illeciti: cosiddetti “core crimes”). Le prime manifestazioni terroristiche alle quali fu riconosciuto rilievo internazionale, cioè gli attentati contro capi di Stato e di governo, sovente di matrice anarchica, che si ripeterono tra il 19° e il 20° sec., determinarono l’adozione a Ginevra il 16 novembre 1937, di due strumenti internazionali (la Convenzione per la prevenzione e la repressione del t. e quella per la creazione di una Corte penale internazionale), peraltro mai entrati in vigore a causa dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Nel Secondo dopoguerra, alle nuove manifestazioni terroristiche, spesso collegate al processo di decolonizzazione e alla mancata o incompleta autodeterminazione dei popoli (il dirottamento forzato di aeromobili o di navi; il sequestro di persone soggette a speciale protezione internazionale; la presa in ostaggio di stranieri finalizzata ad esercitare pressioni sugli Stati interessati o a “terrorizzare” l’opinione pubblica), la risposta degli Stati si è esplicata attraversoNel seco la conclusione di una serie di accordi internazionali diretti a istituire una cooperazione nella prevenzione e repressione delle singole fattispecie terroristiche (approccio settoriale).
Principi giuridici Dalle convenzioni in materia emerge un modello normativo a cui deve conformarsi la legislazione degli Stati parti, incentrato sui seguenti principi: a) obbligo di prevedere come crimini negli ordinamenti statali le fattispecie contemplate nei singoli strumenti internazionali, con la previsione di pene severe; b) affermazione del principio aut dedere aut judicare (ossia l’obbligo dello Stato sul cui territorio si trova il sospetto terrorista di estradarlo verso lo Stato richiedente o, altrimenti, di esercitare l’azione penale nei suoi confronti), corredato dalle norme sulla estradabilità dell’accusato, nonostante la natura politica del reato, e dalla previsione della necessaria competenza giurisdizionale penale; c) l’introduzione nell’ordinamento nazionale di disposizioni sull’assistenza giudiziale e la prevenzione del terrorismo internazionale.
Il terrorismo come minaccia contro la pace. - La percezione del terrorismo come minaccia globale contro la pace e la sicurezza internazionali si fa risalire agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti e alle dinamiche che essi hanno originato (la “guerra globale al terrorismo”, proclamata dall’amministrazione Bush e le sue ramificazioni inAghanistaneIraq). In realtà, la comunità internazionale ha percepito la portata globale del t. fin dagli anni 1990 come dimostrano sia l’azione del Consiglio di sicurezza dell’ONU nel caso Lockerbie (attentato compiuto da terroristi libici a un aereo Pan Am che esplose il 21 dicembre del 1988 sopra il villaggio di Lockerbie, in Scozia, provocando la morte di 270 persone), sia la Dichiarazione sulle misure per eliminare il t. internazionale adottata il 9 dicembre 1994 dall’Assemblea generale dell’ONU, che condanna come criminali e ingiustificabili tut Il t. non è un fenomeno tipico solo delle democrazie moderne. Episodi di t. sono infatti avvenuti in vari periodi storici e sotto diversi regimi politici: le congiure di palazzo ai tempi dell’impero romano o dei principati rinascimentali; gli attentati dinamitardi contro i sovrani autocratici; le azioni di guerriglia di movimenti anticoloniali in periodi più recenti ne sono solo alcuni esempi. Il t. contemporaneo ha assunto, comunque, caratteristiche peculiari. Se, in passato, la violenza denominata terroristica aveva colpito direttamente colui che era considerato come un ‘despota’, il t. del 20° e 21° sec. si è rivolto anche contro la cosiddetta gente comune. Le finalità specifiche dei gruppi terroristici sono varie: dalla secessione di un territorio al rafforzamento del potere di un governo. Radicalizzazioni violente si sono avute nel corso di conflitti sociali, etnici, religiosi. Sulla base degli scopi che le organizzazioni clandestine si prefiggono, si possono distinguere tre principali tipologie di t.: quello ideologico di destra; quello ideologico di sinistra; quello etnico-religioso. 1. T. ideologico 1.1 T. ideologico di destraIl t. di ispirazione ideologica di destra è disomogeneo all’interno quanto alle tattiche specifiche utilizzate. In Europa il termine è stato usato soprattutto negli anni 1960 e 1970 e poi, con nuova virulenza, negli anni 1990. Gruppi radicali di destra – come, per es., Ordine nuovo in Italia – sono stati responsabili di azioni che, come le stragi di passanti inermi, miravano a produrre un panico generico, delegittimando la democrazia e favorendo le spinte verso regimi autoritari. In Italia, la strage di Piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969) avviò la ‘strategia della tensione’, rimanendo, nell’immaginario collettivo, come simbolo dello ‘stragismo’ nero, responsabile pure dei sanguinosi fatti di Piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974) e del treno Italicus presso San Benedetto in Val di Sambro (4 agosto 1974). Tra il 1969 e il 1974 50 persone morirono in stragi attribuibili al t. nero. Mentre alla metà degli anni 1970 queste organizzazioni apparivano in crisi, nella seconda metà dello stesso decennio una nuova generazione di giovanissimi militanti di destra – nell’ambito di organizzazioni clandestine come i NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari) e Terza posizione – prese a esempio i gruppi più violenti della sinistra, imitandone la struttura ‘spontaneista’, le tematiche orientate soprattutto a organizzare la rabbiati gli atti, i metodi e le pratiche di t., dovunque e da chiunque commessi. Non meno significativa è stata l’adozione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del t., applicabile al finanziamento di qualsiasi atto terroristico, non soltanto alle fatti specie specifi
che contemplate dalle singole convenzioni settoriali.
Il diritto consuetudinario. - Secondo la dottrina prevalente non esiste una definizione di t. nel diritto internazionale consuetudinario. Del resto, i lavori del Comitato ad hoc, istituito dall’Assemblea generale nel 1996, per predisporre una «convenzione globale sul terrorismo internazionale» si sono arenati proprio per l’impossibilità di pervenire a una definizione condivisa di atto terroristico.
Il dissenso riguarda non tanto la definizione in sé, quanto la formulazione di due eccezioni all’applicazione della nozione alle situazioni di conflitto armato (e quindi, tra l’altro, alle guerre di liberazione nazionale, legittimate dal principio di autodeterminazione dei popoli) e alle attività svolte dalle forze ufficiali di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche (cosiddetto t. di Stato).
In materia penale, tra le molteplici disposizioni vigenti, l’art. 270 bis c.p. prevede il delitto di associazioni con finalità di t. internazionale in base al quale chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia a
che indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza su persone o cose, con finalità di t. o di versione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da 7 a 15 anni. La sola partecipazione alle predette associazioni è punita con la reclusione da 5 a 10 anni. Agli effetti della legge penale, la finalità di t. si configura anche quanto gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un istituzione e un organismo internazionale.Con il d.l. n. 144/2005 (convertito in l. n. 155/2005) sono state introdotte misure urgenti per il contrasto al t. internazionale. Scopo principale del provvedimento è potenziare gli strumenti di indagine e di controllo mediante una limitata modifica delle norme vigenti.




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